La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori(1).
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero(2).
Note
(1)
Nonostante la formulazione testuale della norma, la sua “ratio” induce a ritenere che la liberazione operi anche verso le garanzie reali, cioè privilegio (2745 c.c.), pegno (2784 c.c.) e ipoteca (2808 c.c.).
(2)
Il secondo periodo della norma presuppone che la fideiussione sia stata pattuita col beneficio della divisione (1947 c.c.), cioè obbligando ciascun fideiussore solo per una parte del debito. In tal caso, la remissione verso uno degli obbligati non comporta estensione del debito verso gli altri per quella parte.
Invece, in caso di fideiussione senza il beneficio della divisione, ciascuno è obbligato comunque per l’intero, anche se il debito non sia rimesso ad uno dei fideiussori e, quindi, la previsione in esame è in tal caso irrilevante.