Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione(1).
Note
(1)
Il garante, a sua volta, diviene creditore degli altri garanti se le parti non hanno diversamente stabilito.