Art. 1240 – Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione(1).

Note

(1)

Il garante, a sua volta, diviene creditore degli altri garanti se le parti non hanno diversamente stabilito.

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