Quando due persone(1) sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
Note
(1)
Più correttamente, la norma avrebbe dovuto parlare di patrimoni appartenenti a diversi soggetti. La compensazione, infatti, opera anche in caso di accettazione dell’eredità beneficiata (484 c.c.) tra i due patrimoni che ne derivano in capo al medesimo erede.