Art. 1241 – Estinzione per compensazione

Quando due persone(1) sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Note

(1)

Più correttamente, la norma avrebbe dovuto parlare di patrimoni appartenenti a diversi soggetti. La compensazione, infatti, opera anche in caso di accettazione dell’eredità beneficiata (484 c.c.) tra i due patrimoni che ne derivano in capo al medesimo erede.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?