Art. 1246 – Casi in cui la compensazione non si verifica

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi(1):

1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato 1168;

2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;

3) di credito dichiarato impignorabile;

4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;

5) di divieto stabilito dalla legge 447, 1272, 1824, 2271, 2805; 56(2).

Note

(1)

La regola è quella della compensabilità dei crediti e, pertanto, i divieti costituiscono eccezioni non suscettibili di applicazione analogica (art. 14 delle preleggi).

(2)

Tale previsione è aperta ma fa salve solo le ipotesi in cui a vietare la compensazione è la legge.

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