La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi(1):
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato 1168;
2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
3) di credito dichiarato impignorabile;
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge 447, 1272, 1824, 2271, 2805; 56(2).
Note
(1)
La regola è quella della compensabilità dei crediti e, pertanto, i divieti costituiscono eccezioni non suscettibili di applicazione analogica (art. 14 delle preleggi).
(2)
Tale previsione è aperta ma fa salve solo le ipotesi in cui a vietare la compensazione è la legge.