Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale(1).
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca o un pegno.
Note
(1)
Poiché la garanzia del terzo è accessoria, non vale la regola inversa, cioè al debitore non è concesso di opporre un eventuale credito del fideiussore verso il creditore.