Art. 1247 – Compensazione opposta da terzi garanti

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale(1).

Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca o un pegno.

Note

(1)

Poiché la garanzia del terzo è accessoria, non vale la regola inversa, cioè al debitore non è concesso di opporre un eventuale credito del fideiussore verso il creditore.

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