Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione 1260(1) che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata(2), impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione 1264.
Note
(1)
L’efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto può avvenire, prima di tutto, con la sua accettazione.
(2)
Altra modalità che determina efficacia della cessione verso il debitore è la notifica a questi della cessione stessa.
Fuori dalle ipotesi di accettazione e notifica, è ammessa la prova che il debitore aveva comunque avuto effettiva conoscenza della cessione, il che produce i medesimi effetti di tali ipotesi.