Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1193(1).
Note
(1)
La norma rinvia solo al secondo comma dell’art. 1193 del c.c., che detta i criteri legali di imputazione del pagamento, e non al primo comma dell’art. 1193 del c.c., che consente alle parti, con precedenza sulla legge, di scegliere come far operare l’imputazione. Questo pone la questione se tale libertà di scelta operi nel caso di compensazione.