Art. 1255 – Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse(1).

Note

(1)

E’ necessario che il creditore abbia un interesse altrimenti, secondo la regola, opera la confusione.

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