Art. 1256 – Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore(1), la prestazione diventa(2) impossibile(3) 1218, 1463.

Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento(4) 1219. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione 1325 n. 2 o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione(5) ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla(6).

Note

(1)

Se l’impossibilità è imputabile al debitore egli è tenuto al risarcimento del danno (1218 c.c.).

(2)

Se l’impossibilità è originaria viene impedita la nascita stessa dell’obbligazione.

(3)

Si ritiene che la prestazione sia impossibile quando la situazione sopravvenuta non possa essere superata con lo sforzo diligente (1176 c.c.) a cui il debitore è tenuto, non essendo sufficiente una maggior difficoltà, ma nemmeno necessaria un’impossibilità assoluta o oggettiva. La questione, quindi, diviene quella di stabilire quale sforzo possa essere preteso dal debitore.

(4)

Il debitore è esonerato dalla responsabilità per il ritardo nel caso di impossibilità temporanea ma egli deve adempiere appena la prestazione diviene possibile.

(5)

E’ liberato, ad esempio, il cantante che sarebbe costretto a modificare le altre date in programma per eseguire la prestazione inadempiuta o a sostenere spese ingenti per prolungare il suo soggiorno all’estero; ancora, l’addestratore di un animale raro che non può essere obbligato ad eseguire lo spettacolo dopo che l’unico esemplare di cui è proprietario è morto.

(6)

Si può pensare, ad esempio, all’esibizione di un personaggio famoso programmata per capodanno ma che diviene possibile solo dal 3 gennaio.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?