Art. 1263 – Accessori del credito

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi 2745 ss., con le garanzie personali 1936 ss. e reali 2784 ss. e con gli altri accessori 1248(1).

Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno(2).

Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti(3).

Note

(1)

Costituiscono accessori, ad esempio, gli interessi non ancora scaduti.

(2)

In tal caso il cedente è custode nell’interesse del cessionario e del ceduto.

(3)

I frutti già scaduti sono già maturati a favore del cedente.

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