Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi 2745 ss., con le garanzie personali 1936 ss. e reali 2784 ss. e con gli altri accessori 1248(1).
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno(2).
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti(3).
Note
(1)
Costituiscono accessori, ad esempio, gli interessi non ancora scaduti.
(2)
In tal caso il cedente è custode nell’interesse del cessionario e del ceduto.
(3)
I frutti già scaduti sono già maturati a favore del cedente.