Art. 1264 – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

La cessione ha effetto(1) nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata(2).

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione(3).

Note

(1)

Prima che si verifichi una di queste condizioni il debitore è liberato anche se paga al creditore cedente. Non è un suo onere verificare, quando intende adempiere, se il creditore sia realmente tale.

(2)

Il riferimento alla notificazione non va inteso in modo rigido: non è necessario eseguirla con le formalità proprie degli atti giudiziari.

(3)

Pertanto, se il debitore, prima di ricevere la notifica, paga al cessionario perché viene a conoscenza in altro modo della cessione, è liberato.

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