Art. 1270 – Estinzione della delegazione

Il delegante può revocare 1324 la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario(1) o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo(2).

Il delegato può assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.

Note

(1)

In caso di delegatio promittendi.

(2)

In caso di delegatio solvendi.

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