Art. 1271 – Eccezioni opponibili dal delegato

Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo(1).

Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante(2), salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.

Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento(3)(4).

Note

(1)

Cioè del c.d. rapporto finale, ad esempio, l’eccezione di inadempimento (1460 c.c.).

(2)

Se la delegazione è titolata per la provvista, cioè se il delegato promette di pagare al delegatario quanto egli stesso deve pagare al delegante, può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante.

(3)

Se la delegazione è titolata per la valuta, cioè il delegato promette di pagare al delegatario quanto quest’ultimo deve conseguire dal delegante, egli può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre il delegante.

(4)

La delegazione può anche essere titolata per la valuta e per la provvista se il delegato promette di pagare al delegatario quanto quest’ultimo deve ricevere dal delegante ma nei limiti di quanto il delegato deve al delegante: in tal caso il delegato può opporre le eccezioni derivanti da entrambi i rapporti.
Se, invece, non possono essere opposte le eccezioni ai alcuno dei due rapporti la delegazione è pura, cioè la promessa del delegato non si riferisce a nessuno di essi.

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