Il terzo che senza delegazione del debitore(1), ne assume(2) verso il creditore il debito, è obbligato in solido(3) col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo(4).
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario(5).
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario(6), se non sono personali a quest’ultimo(7) e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non può opporgli la compensazione 1246 n. 5 che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione.
Note
(1)
La spontaneità dell’azione del terzo distingue l’espromissione dalla delegazione (1268 c.c.); la prima ha struttura bilaterale perchè manca la delega mentre la seconda è trilaterale.
(2)
Con l’espromissione il terzo assume un obbligo verso il debitore, ciò che la distingue dall’adempimento del terzo (1180 c.c.) che ha funzione solutoria.
(3)
Espromissione “cumulativa”.
(4)
Espromissione “liberatoria”.
(5)
Relative, cioè, al rapporto di “provvista”.
(6)
Relative, cioè, al rapporto di “valuta”.
(7)
E’ personale, ad esempio, l’incapacità naturale (v.428 c.c.).