Art. 1281 – Leggi speciali

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali(1).

Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Note

(1)

Cioè dalle leggi valutarie. Queste, in passato, hanno limitato la possibilità di pagare in valuta estera, ciò che veniva ritenuto legittimo dalla giurisprudenza in quanto non incideva sull’oggetto del contratto ma sulle modalità di adempimento. Tali limiti sono venuti meno per l’emanazione di un d.m. del 27 aprile 1990.

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