Art. 1280 – Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

(1)Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

Note

(1)

La norma è del tutto disapplicata, in quanto le monete aventi valore intrinseco non sono più in circolazione ormai da molto tempo.

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