Art. 1282 – Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto 820, 1194, 1224(1), salvo che la legge 1207, 1825, 2033, 2036 o il titolo 1815, 1825 stabiliscano diversamente.

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora 1219.

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire 1149, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento(2)(3).

Note

(1)

Gli interessi corrispettivi sono dovuti anche al creditore di somme concesse a mutuo (1815 c.c.) o lasciate, comunque, a terzi (v. 1782 c.c.).

(2)

Ad esempio, Tizio riceve da Caio un immobile in comodato (contratto naturalmente gratuito, v. 1803 c.c.) e vi apporta migliorie, continuando ad abitarvi. Caio dovrà rimborsare a Tizio la somma spesa per le migliorie, ma senza interessi. Ciò in quanto l’uso gratuito è già di per sé un vantaggio e la previsione anche degli interessi comporterebbe un ingiustificato arricchimento (2041 c.c.).

(3)

Oltre agli interessi corrispettivi, si individuano, in base alla funzione svolta, gli interessi compensativi, dovuti al creditore nelle obbligazioni di valore quale sorta di compenso per il c.d. danno da ritardo (1277 c.c.) e gli interessi moratori, dovuti dal debitore per il solo fatto di essere in mora (1224 c.c.).

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