La scelta(1) spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo(2).
La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo(3).
Se la scelta deve essere fatta da più persone(4), il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice 81.
Note
(1)
La scelta dà luogo alla concentrazione, cioè alla trasformazione dell’obbligazione da alternativa a semplice e può essere espressa o tacita; è tacita, ad esempio, se il debitore esegue una delle due prestazioni a favore di un terzo.
(2)
Il terzo è detto arbitratore e può anche far dipendere la scelta da un fatto casuale, come un sorteggio.
(3)
La dichiarazione di scelta è un atto unilaterale recettizio (1334 c.c.).
(4)
Se le parti demandano a più persone la scelta devono anche stabilire il criterio in base al quale esse decideranno.