Art. 1286 – Facoltà di scelta

La scelta(1) spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo(2).

La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo(3).

Se la scelta deve essere fatta da più persone(4), il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice 81.

Note

(1)

La scelta dà luogo alla concentrazione, cioè alla trasformazione dell’obbligazione da alternativa a semplice e può essere espressa o tacita; è tacita, ad esempio, se il debitore esegue una delle due prestazioni a favore di un terzo.

(2)

Il terzo è detto arbitratore e può anche far dipendere la scelta da un fatto casuale, come un sorteggio.

(3)

La dichiarazione di scelta è un atto unilaterale recettizio (1334 c.c.).

(4)

Se le parti demandano a più persone la scelta devono anche stabilire il criterio in base al quale esse decideranno.

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