Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice(1), la scelta spetta al creditore.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore(2), la scelta passa a quest’ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice 1349; 81.
Note
(1)
Il termine in questione è quello per la scelta: esso coincide con quello di adempimento (1184 c.c.) se scelta e adempimento sono contestuali; questi sono invece diversi se la scelta deve precedere l’adempimento (1286 c.c.).
(2)
Il debitore deve fissare un termine congruo per il creditore, sotto pena di nullità (1418 c.c.).