Art. 1289 – Impossibilità colposa di una delle prestazioni

Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile 1288(1). Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione, e chiedere il risarcimento dei danni(2).

Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno(3). Se dell’impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l’altra prestazione o esigere il risarcimento del danno(4).

Note

(1)

In tal caso il debitore è tenuto alla prestazione possibile.

(2)

Il danno è quello procurato al debitore per non aver potuto eseguire l’altra prestazione. Egli lo chiede se la prestazione cui è stato costretto è stata più svantaggiosa di quanto lo sarebbe stata l’altra.

(3)

Anche in tal caso il danno è quello derivato al debitore per essere stato costretto ad eseguire quella prestazione in luogo dell’altra. Il creditore fa questa scelta se ha un forte interesse ad ottenere la prestazione ancora possibile.

(4)

Il danno patito dal creditore è quello dovuto all’impossibilità di conseguire la prestazione divenuta impossibile.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?