Art. 1288 – Impossibilità di una delle prestazioni

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione 1174, 1346(1), o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti 1256(2).

Note

(1)

Si tratta di impossibilità originaria della prestazione, che può essere giuridica, come nel caso che vanga compravenduto un bene non commerciabile, o materiale, come nel caso in cui venga dedotto a prestazione di dare un bene inesistente in natura.

(2)

La concentrazione non dipende da una scelta ma opera ex lege.

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