Art. 129 – Diritti dei coniugi in buona fede

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi(1), il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro(2), in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri 156 e non sia passato a nuove nozze(3)(4).

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155.

Note

(1)

Ovviamente anche nel caso in cui solo il coniuge economicamente più debole e che non abbia adeguate fonti di reddito fosse in buona fede, troverà applicazione l’articolo in esame.

(2)

Le somme periodiche da corrispondersi hanno natura di assegno di mantenimento, la cui entità va determinata in relazione alla capacità dell’obbligato.

(3)

Relativamente al quantum, la determinazione va fatta tenendo conto dei classici parametri delle sostanze economiche dell’obbligato e del tenore di vita precedentemente goduto.

(4)

Tale evenienza riproduce similmente quanto previsto dall’art. 5, co. X della legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (l. 898/1970), a mente del quale “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?