Art. 1290 – Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse(1), egli deve pagare l’equivalente(2) di quella che è divenuta impossibile per l’ultima(3), se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.

Note

(1)

Egli deve risponderne se è divenuta impossibile per causa a lui imputabile (1218 c.c.).

(2)

Ciò corrisponde a quanto il creditore avrebbe dovuto ottenere in base all’ultima prestazione.

(3)

La regola si applica a prescindere dal fatto che l’obbligazione divenuta impossibile per ultima sia tale per colpa del debitore stesso.

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