La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse 1944 comma 2, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori(1).
Note
(1)
Diverse possono essere le modalità di esecuzione, ad esempio tempo e luogo di adempimento, ma non la prestazione dovuta.