Art. 1293 – Modalità varie dei singoli rapporti

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse 1944 comma 2, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori(1).

Note

(1)

Diverse possono essere le modalità di esecuzione, ad esempio tempo e luogo di adempimento, ma non la prestazione dovuta.

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