Art. 1294 – Solidarietà tra condebitori

I condebitori sono tenuti in solido 1716, 1944, 1946, 2054, 2055, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente 754(1)(2).

Note

(1)

La norma disciplina la solidarietà solo sul versante passivo e, pertanto, si ritiene che la regola sul versante attivo sia quella della parziarietà delle obbligazioni.

(2)

Nonostante la formulazione della norma sembri chiara nel sancire la solidarietà passiva, la giurisprudenza, con pronuncia innovativa, ha riconosciuto la regola opposta della parziarietà dell’obbligazione sul versante passivo (Cassazione SS. UU., 8 aprile 2008, n. 9148).

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