Art. 1295 – Divisibilità tra gli eredi

Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote 752, 754, 1318(1).

Note

(1)

Pertanto, se Tizio è debitore (o creditore) verso Sempronio di 1000 e gli succedono Caio e Mevio, ciascuno degli eredi è tenuto a versare (o a ricevere) 500 e non si instaura solidarietà con Sempronio, che rimane però creditore (o debitore) per l’intero.

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