Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori 1945.
A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori(1)(2).
Note
(1)
Sono eccezioni comuni quelle che attengono all’intera obbligazione, ad esempio quelle relative alla sua invalidità o inesigibilità. Si distinguono da quelle personali che attengono al rapporto tra solo un debitore (o creditore) ed il suo creditore (o debitore), qual è, ad esempio, quella relativa al vizio del consenso che cade sul titolo costitutivo di una obbligazione.
(2)
Alla regola fa eccezione l’ipotesi in cui l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno solo dei condebitori o concreditori (1298 c.c.), come nel caso della fideiussione (1945 c.c.).