Art. 1298 – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori(1), salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi(2).

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente(3).

Note

(1)

Il debitore che ha adempiuto può agire verso gli altri con l’azione di regresso (1299 c.c.) e può chiedere ad ognuno solo la propria quota.

(2)

Ad esempio in caso di fideiussione.

(3)

Ad esempio, può disporre diversamente il titolo costitutivo dell’obbligazione, stabilendo che il prezzo di un bene sia dovuto in misura diversa da due acquirenti.

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