Art. 1299 – Regresso tra condebitori

Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi 1203 n. 3(1).

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta 1298(2)(3).

Note

(1)

I debitori contro cui si agisce in regresso sono obbligati parziariamente (1292 c.c.).

(2)

Ciò accade, ad esempio, in caso di fideiussione.

(3)

Nonostante la norma non statuisca nulla a riguardo, deve ritenersi applicabile anche al concreditore che ha ottenuto l’intera prestazione (1292 c.c.).

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