Art. 130 – Atto di celebrazione del matrimonio

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione(1) estratto dai registri dello stato civile 107, 109, 162.

Il possesso di stato 131, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione 132(2).

Note

(1)

L’art. 64 del più volte citato d.P.R. 396/2000, rubricato “Contenuto dell’atto di matrimonio”, precisa che “l’atto di matrimonio deve specificamente indicare: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile; il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile; la menzione dell’avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli art. 101 del c.c. e art. 110 del c.c., ed il motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato civile in detto luogo; la dichiarazione fatta dall’ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio”.

(2)

Il possesso di stato è il complesso di fatti e situazioni dai quali si perviene all’esistenza di un corrispondente titolo, mediante l’uso del cognome (nomen), un comportamento uniformemente rispettoso dei diritti e doveri matrimoniali (tractatus), e la fama (ossia l’opinione creata presso la comunità sociale di riferimento). Tale possesso non dispenserà dalla presentazione del fondamentale atto di celebrazione, ma contribuirà semmai a sanarne ogni difetto di forma.

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