Art. 1300 – Novazione

La novazione 1230 tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori 1233(1). Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo(2).

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo(3).

Note

(1)

Dopo la novazione nasce una nuova obbligazione e la precedente si estingue.

(2)

In questo caso l’effetto favorevole è limitato solo ad alcuni tra i condebitori.

(3)

Se, ad esempio, Tizio e Caio sono creditori solidali verso Mevio di 100 e questi stipula una novazione per 70 con Tizio, egli rimane tenuto a versare 30 a Tizio.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?