Il possesso di stato, conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma 107, 132, 238(1).
Note
(1)
Restano pertanto esclusi gli impedimenti al matrimonio, non sanabili. Si considerano comprese, invece, le cause di applicabilità di sanzioni pecuniarie, quali (tipicamente ma non esaustivamente): il difetto della forma delle pubblicazioni, il difetto di richiesta di celebrazione del matrimonio in un comune diverso, la mancanza del numero legale prescritto dei testimoni e/o la mancanza o falsità della firma di questi ultimi.