Art. 1312 – Pagamento separato dei frutti o degli interessi

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva(1), la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l’azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Note

(1)

Il creditore, però, può riservarsi di mantenere la solidarietà per i frutti e gli interessi scaduti.

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