Art. 1311 – Rinunzia alla solidarietà

Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori(1) conserva l’azione in solido contro gli altri 1313.

Rinunzia alla solidarietà:

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva(2);

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda(3), o se è stata pronunciata una sentenza di condanna(4).

Note

(1)

In tal caso il debitore verso cui si rinuncia alla solidarietà non è necessariamente liberato poichè se non vi è anche quietanza egli rimane tenuto per la propria parte di obbligazione. Se la rinuncia è fatta verso tutti i condebitori l’obbligazione diviene parziaria.

(2)

Senza riserva di richiedere il restante credito. In tal caso il debitore è anche liberato, sia della propria obbligazione che delle quote degli altri condebitori.

(3)

Se, cioè, le parti si sono accordate nel corso del giudizio.

(4)

Tradizionalmente si considerano queste due fattispecie quali ipotesi di presunzioni di rinuncia alla solidarietà ed è controverso se sia ammissibile la prova contraria (v. 1312 c.c.).

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