Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà(1).
Note
(1)
Pertanto, verso il debitore liberato dalla solidarietà possono agire sia il creditore per ottenere l’adempimento, sia, in regresso (1299 c.c.), il debitore adempiente.