Art. 1315 – Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata 752(1).

Note

(1)

Mentre l’incarico di eseguire una prestazione presuppone una successione testamentaria, quello di dare un bene può anche dipendere da un legato “ex lege”, come ad esempio nel caso di abitazione nella casa famigliare ed uso degli arredi che spetta al coniuge superstite (540 c.c.).

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