Art. 1316 – Obbligazioni indivisibili

L’obbligazione è indivisibile(1), quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura(2) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti(3)(4).

Note

(1)

L’obbligazione indivisibile si contrappone a quella divisibile (art. 1314 del c.c.).

(2)

L’indivisibilità oggettiva si ha, ad esempio, nell’obbligo di consegnare un cane.

(3)

Se il bene, per sua natura, è suscettibile di prestazioni divise, le parti possono stabilire che venga fatto oggetto di un’unica prestazione, stabilendo una indivisibilità soggettiva: ad esempio, nel caso di due mobili che devono essere consegnati per arredare una stanza.

(4)

Se il debitore è unico, questi non può offrire un adempimento parziale nemmeno se è consentito dalle leggi o dagli usi (1181 c.c.). Se vi sono più debitori all’obbligazione si applica in via generale la disciplina della solidarietà (1317 ss. c.c.).

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