L’obbligazione è indivisibile(1), quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura(2) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti(3)(4).
Note
(1)
L’obbligazione indivisibile si contrappone a quella divisibile (art. 1314 del c.c.).
(2)
L’indivisibilità oggettiva si ha, ad esempio, nell’obbligo di consegnare un cane.
(3)
Se il bene, per sua natura, è suscettibile di prestazioni divise, le parti possono stabilire che venga fatto oggetto di un’unica prestazione, stabilendo una indivisibilità soggettiva: ad esempio, nel caso di due mobili che devono essere consegnati per arredare una stanza.
(4)
Se il debitore è unico, questi non può offrire un adempimento parziale nemmeno se è consentito dalle leggi o dagli usi (1181 c.c.). Se vi sono più debitori all’obbligazione si applica in via generale la disciplina della solidarietà (1317 ss. c.c.).