Art. 1317 – Disciplina delle obbligazioni indivisibili

Le obbligazioni indivisibili 1316 sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali 1292 ss., in quanto applicabili(1), salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti(2).

Note

(1)

Pertanto, i più debitori sono tenuti ciascuno all’intera prestazione e i più creditori hanno diritto ciascuno ad esigere l’intera prestazione dal debitore.

(2)

Se l’obbligazione è indivisibile, solo l’incompatibilità oggettiva o la legge possono derogare alla disciplina della solidarietà, non la volontà delle parti.

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