Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l’esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell’articolo 452(1).
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell’esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato 131, 240.
Note
(1)
L’art. 452 si limita ad esemplificare, senza descrivere tassativamente, i casi di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, allorquando insomma non sia possibile documentare il matrimonio: il legislatore rende possibile la prova dell’esistenza dell’atto mediante qualsiasi mezzo, sia testimoniale che documentale.