Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta(1), il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile 1316 se non addebitandosi(2) ovvero rimborsando(3) il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa 1301.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione 1304, novazione 1300, compensazione 1302 e confusione 1303.
Note
(1)
In altri termini, se uno dei creditori ha stipulato con il debitore una datio in solutum (v. 1197 c.c.).
(2)
L’addebitamento ha effetti obbligatori.
(3)
Il rimborso ha effetto estintivo.