Art. 1319 – Diritto di esigere l’intero

Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile 1316. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi(1).

Note

(1)

La norma non chiarisce se il giudice possa disporre d’ufficio l’obbligo di prestare la cauzione o se sia necessaria una apposita domanda degli altri coeredi.

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