Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile 1316. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi(1).
Note
(1)
La norma non chiarisce se il giudice possa disporre d’ufficio l’obbligo di prestare la cauzione o se sia necessaria una apposita domanda degli altri coeredi.