Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza(1) dell’accettazione dell’altra parte 1328, 1333, 1335(2).
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi 1328 comma 2.
Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte 1175(3).
Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa 1352(4).
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta(5).
Note
(1)
La norma deve essere letta insieme alla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del c.c..
(2)
La proposta e l’accettazione costituiscono dichiarazioni di volontà unilaterali la cui natura giuridica è discussa, essendo secondo alcuni atti negoziali e secondo altri atti prenegoziali. Essi sono sufficienti alla conclusione del contratto quando questo non richieda che il consenso delle parti (1376 c.c.), cioè nel caso di contratto consensuale. Se, invece, è necessaria anche la dazione del bene si parla di contratto reale, come accade in caso di deposito (1766 c.c.).
La dichiarazione può essere espressa ovvero tacita se fatta mediante comportamenti concludenti. In particolare, è discusso se il mero silenzio sia sufficiente a configurare dichiarazione tacita: la tesi maggioritaria ritiene necessario che si tratti di silenzio circostanziato, cioè accompagnato da precise circostanze quali, ad esempio, l’onere per la parte di fare una dichiarazione all’assenza della quale la legge o le parti ricollegano la produzione di un preciso un effetto.
(3)
L’accettazione che giunge oltre il termine è tardiva e inefficace e solo il proponente può sanare tale inefficacia. Egli, però, deve avvisare subito l’accettante che potrebbe altrimenti ritenersi non vincolato.
(4)
Poiché è il proponente a richiedere una certa forma per l’accettazione, egli può anche rinunciarvi ritenendo valida una proposta fatta in forma diversa, analogamente a quanto previsto per l’accettazione tardiva.
È una nuova proposta, ad esempio, quella con cui una parte cui è stato proposto di vendere un immobile ad un certo prezzo accetti per un prezzo maggiore.