Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta(1), il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto iniziol’esecuzione.
L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno(2).
Note
(1)
Ciò accade, ad esempio, perchè il proponente ha urgenza nell’ottenere la prestazione e preferisce non attendere la risposta dell’accettante.
(2)
L’avviso deve essere dato poichè altrimenti il preponente potrebbe ritenersi non vincolato e, ad esempio, cercare altrove la prestazione.