Art. 1327 – Esecuzione prima della risposta dell’accettante

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta(1), il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto iniziol’esecuzione.

L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno(2).

Note

(1)

Ciò accade, ad esempio, perchè il proponente ha urgenza nell’ottenere la prestazione e preferisce non attendere la risposta dell’accettante.

(2)

L’avviso deve essere dato poichè altrimenti il preponente potrebbe ritenersi non vincolato e, ad esempio, cercare altrove la prestazione.

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