Art. 1328 – Revoca della proposta e dell’accettazione

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso(1). Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto(2).

L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza 1335 del proponente prima dell’accettazione 1329, 1335(3).

Note

(1)

Dalla formulazione della norma si evince che la revoca della proposta non è un atto recettizio poichè produce effetti senza che sia necessario che entri nella sfera di conoscibilità del destinatario. Al principio per cui la proposta è sempre revocabile fanno eccezione la proposta irrevocabile (1329 c.c.), l’opzione (1331 c.c.), il contratto con obbligazioni a carico del solo preponente (1333 c.c.).

(2)

L’accettante è in buona fede se ignora senza colpa la revoca del proponente. In tal caso si configura una responsabilità da atto lecito poichè deriva dall’esercizio di un diritto legittimo, esercizio che, però, genera un danno in capo all’accettante e ne legittima l’indennizzo. La revoca della proposta può anche generare responsabilità precontrattuale se contraria a buona fede (1337 c.c.).

(3)

A differenza della revoca della proposta, la revoca dell’accettazione è un atto recettizio.

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