Art. 1335 – Presunzione di conoscenza

La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute 1334 nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia(1).

Note

(1)

La presunzione è relativa (2727 c.c.) in quanto può essere superata dal destinatario dell’atto.

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