Art. 1336 – Offerta al pubblico

(1)L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta 1326, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi(2).

La revoca(3) dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Note

(1)

L’offerta al pubblico non va confusa con la promessa al pubblico che non è una proposta contrattuale ma una promessa unilaterale (1989 ss. c.c.), vincolante di per sè, senza che debba essere accettata.

(2)

L’offerta al pubblico completa, cioè che contiene tutti gli elementi necessari al sorgere del contratto, consente che il contratto si concluda con la sola dichiarazione di accettazione del destinatario, purché non sia disposto diversamente da circostanze o usi.

(3)

La revoca può essere fatta finché l’accettazione dell’oblato non sia portata a conoscenza del proponente, secondo la regola generale (1328 c.c.).

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