Art. 1343 – Causa illecita

La causa(1) è illecita(2) quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume(3).

Note

(1)

Il concetto di causa è dibattuto. Secondo la tesi ad oggi prevalente, deve adottarsi una nozione concreta di causa, che, cioè, faccia riferimento alla funzione economica che le parti intendono realizzare con quel contratto: questo soprattutto perchè la tesi contraria, che ritiene che la causa sia la funzione economico-sociale perseguita dal tipo contrattuale, non spiega come la causa possa essere illecita se è la legge stessa a fissarla nel tipo. Secondo la tesi astratta, invece, non si può far riferimento a ciò cui le parti tendono altrimenti si dovrebbe ritenere che in ogni contratto ci siano almeno due cause, laddove la legge ne parla sempre al singolare.

(2)

Il contratto la cui causa sia illecita è nullo (1418 c.c.).

(3)

Il contratto contrario a norme imperative è anche definito illegale, mentre se è contrario al buon costume è immorale. La distinzione rileva in caso di soluti retentio: se l’immoralità colpisce sia chi effettua sia chi riceve una prestazione indebita, non è ammessa ripetizione (2035 c.c.) mentre ciò non vale per la illegalità.

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