Si reputa altresì illecita la causa 1343 quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa 743, 1418(1).
Note
(1)
Il contratto con causa illecita deve essere tenuto distinto da altre ipotesi: dal contratto contrario alla legge, in cui non si aggira la legge ma la si viola direttamente; dalla frode ai creditori, con cui si vuole diminuire la garanzia patrimoniale (2740 c.c.) e che viene colpita con l’azione revocatoria (2901 c.c.); dalla simulazione, in cui le parti dichiarano qualcosa di diverso da ciò che vogliono, laddove nella frode alla legge si dichiara ciò che si vuole ma che è illecito.