Art. 135 – Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

È punito con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 103(1) l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’articolo 97(2).

Note

(1)

Le violazioni previste dagli artt. 134-142 sono state depenalizzate, e quindi divenute illeciti amministrativi punibili con sanzioni pecuniarie. L’evolversi della normativa in materia ha subito tali modificazioni dapprima con la l. 24 dicembre 1975, n. 706, in seguito con la più volte citata l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2)

L’art. 97 è stato abrogato dall’art. 110 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Ora dovrà aversi riguardo ai documenti esplicitati dall’art. 51 del citato decreto, che si riporta: “Art. 51 – Dichiarazioni.
1. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell’articolo 87 del codice civile; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.
2. L’ufficiale dello stato civile deve verificare l’esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio”.

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