Art. 1357 – Atti di disposizione in pendenza della condizione

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione 1361, 2852(1).

Note

(1)

Pertanto, ad esempio, Tizio acquista un bene sotto condizione sospensiva e lo concede in locazione a Caio: l’acquisto di Caio produce effetti solo se, e quando, la condizione cui è subordinato l’acquisto di Tizio si avvera.

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